Il D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1945, n. 104), e successive modificazioni stabilisce che è vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto previsto nell’art. 2.
Il divieto riguarda anche piante in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
L’abbattimento degli alberi di olivo è autorizzato dalla Camera di Commercio nei seguenti casi:
- morte fisiologica delle piante;
- permanente improduttività;
- eccessiva fittezza dell'impianto.
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalità e nei termini prescritti, è punito con l’ammenda prevista al comma 4 del D.Lgs. n. 475/1945.