Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 Aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’aggiornamento delle posizioni al registro imprese ed al Rea dei mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.
Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 che stabiliscono la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.
Le nuove disposizioni di legge lasciano comunque invariato l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di queste attività.
Di seguito si evidenziano le principali novità:
- I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attività di impresa di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 30 Settembre 2013 nell’apposita sezione REA (tale possibilità non riguarda gli spedizionieri).
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell’apposita sezione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti. - I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività e pertanto sono iscritti anche al Registro Imprese devono comunicare entro il entro il 30 Settembre 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa. La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’inibizione dell’attività.
- Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l’attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all’interno di un’impresa (come titolari o come dipendenti dell’impresa) devono chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell’apposita sezione Rea.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.