Le società che non hanno già provveduto sono obbligate a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. La domanda di iscrizione della PEC, sottoscritta digitalmente dall’amministratore della società e da presentarsi come modalità telematiche, è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Le istruzioni per la presentazione sono indicate nella guida alla presentazione delle pratiche telematiche al registro imprese reperibile sul ns. sito-sez. registro imprese-vademecum e precisamente nella parte riguardante le disposizioni comuni per soggetti collettivi iscritti al R.I.- pag. 101.
Oltre al legale rappresentante della società, con circolare n. 3645/6/2011, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto la possibilità di presentare la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata anche per i professionisti di cui all'art. 31, comma 2 quinquies, L. 24.11.2000. Il professionista incaricato dovrà, quindi, provvedere alla trasmissione, apponendo la propria firma digitale e, qualora non sia in possesso del certificato di ruolo, dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto dott./rag. .....................................nato a ................................. il .../.../......, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, dichiara: - di essere iscritto nella sezione A dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ............................ al n. ..............; - di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione; - di essere stato incaricato alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dal legale rappresentante della società, sulla base della documentazione in proprio possesso e a disposizione dell'ufficio del registro delle imprese".
Si evidenzia che l’art. 37 del D.L. 5/2012 ha introdotto il comma 6 bis all’art. 16 D.L. 185/2008 che prevede che “l’ufficio del registro delle imprese che, riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda per tre mesi in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.