La legge 17 dicembre 2012, n. 221*, in vigore dal 19 dicembre 2012, ha convertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)**, in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato (art. 5) l'obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane), di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Dal 20 ottobre 2012, pertanto, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.
E’ stato confermato, inoltre, l’obbligo di comunicare la propria PEC anche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, apportando però le seguenti modifiche:
- è stato anticipato al 30 giugno 2013 il termine ultimo, per le suddette imprese già iscritte, di provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. ;
- è stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il 30 giugno 2013 della propria P.E.C. da parte di tali imprese, il Registro Imprese sospenderà a partire dal 1 luglio 2013, ogni domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, e comunque per 45 giorni ;
- trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata
Si rammenta che la domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012
** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19/10/2012