Start up innovative

La legge n. 221/2012 di conversione del decreto legge 18 Ottobre 2012 “crescita bis” n. 179  (pubblicata sulla G.U. del 18dicembre 2012), al fine di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale favorevole all’innovazione, ha  previsto agevolazioni e semplificazioni a favore di imprese cosiddette “start-up innovative”.

La norma stabilisce che possono essere start - up innovative  società (di capitale e cooperative) nuove, o società costituite da meno di 4 anni, purché quest’ultime si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge n. 221 del 2012. Con proprio parere dell'11/02/2013 prot.2660 , il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le società, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2012) e che, alla medesima data, erano già in possesso dei necessari requisiti di impresa start-up innovativa, possono richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese anche dopo il 18 febbraio 2013.

Per iscriversi come star up innovativa occorre depositare  al registro delle imprese l’autodichiarazione che attesta i requisiti richiesti dalla norma  e  presentare apposita domanda di iscrizione della sezione speciale del R.I.

In attesa  dell’emanazione della modulistica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico,  per consentire l’iscrizione è stata  predisposta una modalità temporanea e all'indirizzo startup.registroimprese.itè disponibile una pagina di cortesia che fornisce alcune indicazioni iniziali e permette di accedere alla guida Nazionale.

Ultima modifica: Mercoledì 19 Agosto 2020