Il registro delle imprese è l’anagrafe delle imprese. I dati contenuti in esso di tutte le imprese di diverse forma giuridica e settore di attività lo rendono uno strumento di pubblicità legale che, gestito con tecniche informatiche, è in grado di fornire una organica informazione giuridica ed economica delle imprese su tutto il territorio nazionale.
L’ufficio è retto dal Conservatore ed è sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del circondario del comune ove ha sede la Camera di Commercio.
I soggetti obbligati all'iscrizione nel registro imprese:
- Nella Sezione ordinaria:
- gli imprenditori individuali (esclusi i piccoli imprenditori) di cui all'art. 2195 c.c.;
- le società di cui ai capi III e seguenti del titolo V del Codice Civile e le cooperative anche se non esercitano un'attività di tipo commerciale;
- i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
- i gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- gli enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o prevalente un'attività commerciale (art. 2201 c.c.) e le aziende speciali degli enti locali (L. n. 95/95);
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
- le società estere che sono soggette alla legge italiana.
- Nella Sezione speciale:
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.;
- le società semplici di cui agli artt. 2251-2290 c.c..
- Inoltre vengono annotate le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge n. 443/1985.
- Il d.legs.96/2001 ha inoltre previsto l'iscrizione in una sezione speciale del registro imprese delle società tra avvocati.
Gli atti iscrivibili al registro imprese
Sono soggetti ad iscrizioni e/o deposito gli atti previsti dalla legge che investono l'impresa nei suoi molteplici aspetti. A titolo esemplificativo, atti iscrivibili sono quelli relativi alla costituzione, modificazione, assetti proprietari, cariche sociali, fusioni, iscrizioni, istituzioni sedi secondarie, cancellazione, fallimento, bilanci, trasferimento di quote sociali.
Altri atti sono previsti specificamente dagli articoli del codice civile cui si rinvia per il dettaglio.
Funzioni
Il Registro Imprese esplica le seguenti funzioni:
- Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di imprese individuali e collettive;
- rilascio di visure e certificati di iscrizione/non iscrizione nel Registro Imprese o attestanti il deposito degli atti;
- rilascio di copie di atti iscritti o depositati;
- bollatura e numerazione di libri e scritture contabili ai sensi dell'art. 2215 c.c. e seguenti;
- tenuta del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo).