Ai sensi dell'articolo 2 lettera d) del D.P.R. 581/95, l'Ufficio del Registro delle Imprese rilascia copie di bilanci ed atti depositati presso qualsiasi Camera di Commercio, sia da archivio ottico che da archivio cartaceo.
La richiesta di copie di atti deve essere effettuata su apposito modello (mod. 06 19 A), reperebile anche presso lo sportello camerale, versando i diritti di segreteria.
E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante.
Mercoledì 7 Giugno 2023