Sanzioni R.I.

Società

L’art. 2630  c.c., così come modificato dall’art. 9 comma 5 della  legge 11 Novembre 2011 n. 80 , prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Gli importi delle sanzioni vanno da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 1032,00.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
A tali importi vanno aggiunti quelli relativi al rimborso delle spese di procedimento e di notifica.
La sanzione è personale.

Imprese individuali

Per le imprese individuali in applicazione dell'art. 2194 c.c., le sanzioni variano da Euro 10,33 a Euro 516,48.
Per le denunce REA si applicano le disposizioni già in uso per il vecchio Registro Ditte con sanzioni graduate da Euro 10,00 a Euro 51,33.
A tali importi vanno aggiunti quelli relativi al rimborso delle spese di procedimento e di notifica.

 

Ultima modifica: Venerdì 30 Dicembre 2022