Marchi collettivi: conversione

Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione -  Art. 33, D.Lgs 20 febbraio 2019, n. 15.

 

Entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di  marchi  collettivi  nazionali  registrati  ai sensi  della  normativa  previgente dovranno  presentare domanda per la conversione  degli stessi, a pena di decadenza, in  marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi  della nuova disciplina -  Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15

 

Alla domanda di conversione, da presentare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dovrà essere allegato il regolamento d’uso, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata, secondo le disposizioni degli artt. 11, 11bis e 157 del D.Lgs n. 30/2005. La conversione prevede il pagamento di € 337,00 di tasse di concessione governative, come  disposto dall’art. 33 c. 3 del D.Lgs 15/2019.

 

In caso di rinnovo di marchi collettivi, se la scadenza del decennio è antecedente al 23 marzo 2020, la conversione dovrà essere richiesta entro il termine previsto per le domande di rinnovo (mese del primo deposito  o entro i sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa).

 

La Circolare n. 607 del 30/07/2019  emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico – DGLC – UIBM fornisce istruzioni operative per il deposito della domanda di conversione.

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio brevetti e marchi di questa Camera di Commercio.

Ultima modifica: Martedì 25 Agosto 2020