Protesti

PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DEI PROTESTI FINO AL 30 SETTEMBRE 2021

L’art. 13 del D.L. 73/2021, noto come decreto sostegni bis, recante “ Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID -19 , per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi territoriali” convertito nella legge 23 Luglio 2021 n. 106, ha esteso la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, disposta  già in precedenza, fino al 30 settembre 2021 e ha previsto che i protesti e le contestazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio.

Pertanto, in ottemperanza al succitato art.13 comma 7- bis della legge n. 106/2021, entrata in vigore il 25/07/2021, si informa che si procederà, tramite la società Infocamere, alla cancellazione d’ufficio dei protesti levati dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, presenti nel registro informatico dei protesti.

In considerazione di quanto sopra, l’ufficio non accetterà istanze di cancellazione relative a protesti levati dal 09 Marzo 2020 al 30 settembre 2021

Ultima modifica: Giovedì 12 Agosto 2021